GRATUITO PATROCINIO
Patrocinio a spese dello Stato
L’Avv. Ermanno Fornaciari è iscritto nelle liste degli avvocati ammessi a patrocinare in giudizio a spese dello Stato (di seguito P.S.S.) per il settore civile ed in particolare per materie riguardanti il dritto del Lavoro.
Chi ha diritto al P.S.S.?
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, artt. 74, 76, 77 e 145 del D.P.R. n.115/2002 e successive modifiche.
Per essere ammessi al P.S.S. è necessaria la titolarità di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef, non superiore ad € 13.659,64 per il 2025 (importo aggiornato con D.M. 22 aprile 2025).
L'ammissione al P.S.S. può essere chiesta in ogni stato e grado di giudizio ed è valida per tutti i successivi gradi, a condizione che il richiedente conservi lo stesso reddito imponibile per tutta la durata del processo.
Possono essere ammessi al P.S.S. i cittadini italiani, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche.
L’Agenzia delle Entrate nella nota del 19 gennaio 2022 n.31 ha chiarito che nel computo del reddito imponibile si deve comprendere anche il reddito di cittadinanza (oggi reddito d’inclusione) eventualmente percepito.
Come richiedere il P.S.S.?
Lo Studio Legale FORNACIARI si occuperà dell’intera pratica di ammissione al P.S.S.
Per presentare correttamente la domanda è necessario produrre i seguenti documenti:
documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
certificato anagrafico di residenza
certificato di Stato di Famiglia
dichiarazione dei redditi o certificazione equipollente relativa all’ultimo periodo d’imposta
attestato di disoccupazione per chi è privo di attività lavorativa.
La domanda, predisposta dall’avvocato e controfirmata dal richiedente, viene indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, valutata la fondatezza, emette un provvedimento di accoglimento, di rigetto oppure di non ammissibilità.
In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio dell’Ordine provvede a trasmetterne copia al richiedente, al Tribunale competente per la causa giudiziale ed all’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
La condizione di ammissibilità al P.S.S. deve essere conservata per tutto il corso del giudizio fino al pronunciamento della sentenza definitiva, pena la decadenza dal beneficio. In caso di rigetto o di inammissibilità della domanda, questa può essere riproposta al magistrato competente per la causa giudiziale